Statuto di VOLT ITALIA

SEZIONE I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Costituzione, sede e fonti di disciplina

  1. È costituita, ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, del Codice Civile, un’associazione politica volontaristica non riconosciuta senza fini di lucro denominata «Volt Italia» (di seguito indicata anche come «Volt» o «Associazione»).
  2. Volt ha sede legale in Milano. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere approvato dal Consiglio Direttivo di Volt Italia. La sede legale dell’Associazione non può essere trasferita al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
  3. Volt è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni e dalle decisioni adottate dagli organi di Volt e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.
  4. Il logo di Volt Italia è allegato al presente Statuto come Allegato A. Volt Italia è contraddistinta da un logo a sfondo viola al cui interno è presente la scritta “Volt” di colore bianco e da variazioni dello stesso, con o senza l’aggiunta di indicazioni geografiche e/o di rimandi alla bandiera italiana e a quella dell’Unione Europea. Spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione la tutela del logo di Volt Italia.

SEZIONE II – Obiettivi e Finalità

Articolo 2 – Natura e finalità di Volt

  1. Volt nasce, come associazione politico culturale, per volontà di numerose persone, da varie parti d’Italia e d’Europa e di diversa matrice sociale ed esperienza politica, le quali, ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della necessità di creare un nuovo modo di fare politica in Italia ed in Europa, e di ridare ai cittadini italiani ed europei speranza e fiducia nel processo di governo.
  2. Volt è un partito paneuropeo, progressista, che si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, e che mira a rappresentare i suoi membri e le loro idee sintetizzate nel Manifesto di Volt Europa AISBL (di seguito indicata anche come «Volt Europa») - che viene allegato al presente Statuto nella versione in italiano come Allegato B - di fronte all'Unione Europea, alla Repubblica italiana ed ai suoi enti autonomi.
  3. Volt Italia aderisce e fa proprio il Manifesto di Volt Europa. Il manifesto è pubblicato – nella sua versione di volta in volta aggiornata – senza soluzione di continuità nel sito internet di Volt Italia (https://www.voltitalia.org/), in modo che i principi fondanti dell’Associazione possano essere sempre consultabili da chiunque. 4. Volt lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia partecipativa e sarà lieta di collaborare con le associazioni, organizzazioni e istituzioni del territorio, aventi carattere politico o di promozione sociale, che perseguono i suoi stessi obiettivi e che sono dotati di regole interne che ne assicurino democraticità e trasparenza di bilancio.. Volt potrà allearsi a tali soggetti anche al fine di concorrere nelle competizioni elettorali.
  4. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, Volt Italia potrà istituire delle articolazioni territoriali. Tali diramazioni – che assumeranno la denominazione “Volt” seguita dal nome della Regione, Provincia, Comune o altra articolazione territoriale che rappresentano – si impegneranno a collaborare per mantenere l’unità di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.
  5. Volt Italia si vede parte e s’impegna a diventare membro della sovraordinata associazione Volt Europa, il cui statuto è allegato al presente Statuto come Allegato C, in modo da poter perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità paneuropee di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le altre associazioni riunite sotto l’egida di Volt Europa.
  6. Nel perseguire i propri ideali ed obiettivi, Volt si impegna a rispettare i principi su cui si fonda l’Unione Europea, come descritti nel Trattato sull'Unione Europea del 7 Febbraio 1992 e modificati dal successivo Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e specialmente la protezione della dignità umana, della libertà, della democrazia, della solidarietà, dell’uguaglianza e il rispetto per le leggi e i diritti umani, inclusa la protezione delle minoranze.

SEZIONE III – Status di membro

Articolo 3 – Adesione a Volt Italia

  1. Il numero dei membri di Volt Italia è illimitato, ma non può essere inferiore a tre (3).
  2. L’adesione a Volt è libera. Possono aderire a Volt, conseguendo la qualifica di membro, tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione o condizione sociale, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il Manifesto, lo Statuto e ogni atto e regolamento adottato ai sensi di quest’ultimo.

Articolo 4 – Requisiti per divenire membro di Volt Italia

  1. Per associarsi a Volt Italia, l’aspirante membro deve presentare richiesta di adesione compilando l’apposito modulo disponibile presso l’articolazione territoriale di riferimento o sul sito internet di Volt Italia. Al momento della compilazione, l’aspirante membro deve fornire:
    1. i propri dati personali;
    2. una completa informativa sui procedimenti penali pendenti o conclusi nei suoi confronti;
    3. ogni informazione relativa alla propria affiliazione a qualsivoglia altro partito od organizzazione politica;
    4. ogni informazione relativa ad azioni passate, presenti o pianificate per il futuro che possano costituire un rischio grave o una minaccia per la missione e le operazioni di Volt;
    5. ogni altra informazione che venga richiesta ai sensi dei regolamenti adottati da Volt Italia.
  2. Le richieste di adesione a Volt in qualità di membro presentate da soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni dovranno essere controfirmate da un titolare della responsabilità genitoriale.
  3. La richiesta di adesione si intende accolta se, entro 2 mesi decorrenti dal giorno della compilazione del modulo, il Consiglio Direttivo, o il soggetto da questo delegato, non comunica all’aspirante membro la propria opposizione. Durante il periodo indicato, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prorogare il suddetto termine, per un periodo non superiore ad ulteriori due mesi e chiedere all’aspirante membro di fornire informazioni aggiuntive. In circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Strategico possono accogliere con una delibera motivata una richiesta di adesione prima della scadenza del periodo iniziale di 2 mesi.
  4. I membri di Volt Italia non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro partito politico italiano o europeo, ad eccezione di Volt Europa e delle altre associazioni che fanno capo a Volt, salvo in ipotesi eccezionali debitamente motivate dal Consiglio Direttivo. Al momento della presentazione della richiesta di adesione, l’aspirante membro si impegna a ritirare o revocare la propria adesione ad altri partiti politici entro 2 mesi, ritenendosi altrimenti ritirata, alla scadenza del suddetto periodo, la propria richiesta di adesione a Volt.
  5. L’avvenuta adesione è riportata nel Registro dei membri ed è comunicata all’interessato. Il Registro dei membri è tenuto e conservato dal Consiglio Direttivo con modalità telematiche e in modalità analogica presso la sede di Volt. Il Registro dei membri è aggiornato almeno ogni tre mesi e comunque prima di ogni Assemblea. Ogni membro può richiedere di prendere visione del Registro dei membri in ogni momento.

Articolo 5 – Diritti dei membri di Volt Italia

  1. Ai membri di Volt Italia sono riconosciuti i seguenti diritti:
    1. diritto di voto nell’Assemblea di Volt Italia, secondo le modalità e i limiti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti;
    2. diritto-dovere di partecipare all’attività di Volt manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello, eventualmente tramite delegazione secondo le disposizioni del presente Statuto e quelle regolamentari che dovessero venire successivamente adottate;
    3. diritto di utilizzo del simbolo e dei materiali di Volt in buona fede, in conformità con gli scopi di Volt e in osservanza delle regole stabilite dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Strategico;
    4. diritto di presentare la propria candidatura per l’elezione degli organi sociali, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti;
    5. diritto di presentare la propria candidatura per la partecipazione alle competizioni elettorali, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 6 – Doveri dei membri di Volt Italia

  1. Il comportamento dei membri deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede.
  2. Ogni membro è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi di Volt. È fatta salva la possibilità di continuare a sostenere la propria posizione differente su scelte deliberate all'interno di Volt, nel rispetto della libertà di espressione di ogni membro e del suo diritto alla partecipazione alla vita di Volt.
  3. Ogni membro si impegna a promuovere e supportare la causa di Volt e il perseguimento dei suoi obiettivi.
  4. Ogni membro chiamato a ricoprire una funzione all'interno di Volt, o in ogni caso a rappresentare Volt in qualsiasi sede, si impegna a farlo in ossequio alla visione politica di Volt, al suo programma e alle sue linee politiche, chiedendo supporto al Consiglio Direttivo in caso di necessità.
  5. Ogni membro si impegna a pagare la quota associativa, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al presente Statuto e ai regolamenti adottati da Volt Italia.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di membro, procedimento disciplinare e sanzioni

  1. La qualifica di membro si perde per:
    1. a) recesso;
    2. b) espulsione;
    3. c) perdita dei requisiti;
    4. d) decesso. I membri possono recedere da Volt mediante
      comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica. Il recesso ha effetto immediato ed è
      certificato dalla rimozione del nome del recedente dal Registro dei membri.
  2. I membri sono tenuti ad informare per iscritto Volt Italia in caso di modifica di qualsiasi informazione che costituisca un requisito per divenire membro di Volt.
  3. I membri che vengano meno ai principi ispiratori di Volt o che violino il presente Statuto, il Codice di Condotta e ogni altro regolamento, nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi di Volt, possono essere sottoposti alla procedura sanzionatoria a norma del successivo articolo 8.
  4. Le sanzioni applicabili, in via permanente o temporanea, a seconda della gravità del caso, e anche cumulativamente, sono:
    1. a) richiamo scritto;
    2. b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti al membro;
    3. c) sospensione o rimozione dagli incarichi interni a Volt;
    4. d) espulsione. Ogni provvedimento sanzionatorio deve essere motivato.
  5. Il diritto di voto dei membri non in regola con il versamento della quota associativa è temporaneamente e automaticamente sospeso salvo ulteriori sanzioni irrogate ai sensi del presente Statuto. Il Direttivo, con propria delibera, potrà disciplinare tempi e modalità di rinnovo delle tessere annuali.
  6. I membri receduti, esclusi, deceduti o comunque cessati dalla qualifica di membro non hanno alcun diritto sul patrimonio di Volt e pertanto essi o i loro aventi causa non possono richiedere il rimborso delle quote associative versate.

Articolo 8 – Procedura Sanzionatoria

  1. Competente a emettere ogni sanzione nei confronti di tutti i membri è Collegio dei Probiviri (art. 15 Statuto), secondo la procedura prevista dal presente Statuto e da un eventuale regolamento di funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
  2. La procedura sanzionatoria si avvia su istanza del Consiglio Direttivo tramite presentazione scritta e precisa al Collegio dei Probiviri in composizione giudicante delle contestazioni mosse. Il Collegio dei Probiviri informa il membro o i membri di Volt Italia nei cui confronti sono state mosse le contestazioni, che potrà/potranno presentare entro un congruo termine assegnato dal Collegio dei Probiviri le proprie controdeduzioni al Collegio, per iscritto. Il Collegio potrà sentire le parti. Il Collegio deve prendere le proprie decisioni entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle controdeduzioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Il procedimento sanzionatorio innanzi al Collegio si conclude con un provvedimento scritto e motivato di archiviazione o accoglimento che dovrà essere comunicato a cura del Collegio dei Probiviri agli interessati. In caso di accoglimento deve essere indicata la sanzione applicata.
  3. Gli interessati possono ricorrere avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri sempre nanti il Collegio dei Probiviri, in diversa composizione giudicante, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento;
  4. Se la procedura sanzionatoria è da attivarsi nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri deciderà in composizione plenaria. E’ fatta la facoltà, per il Consiglio Direttivo o per i membri interessati dalla procedura, di impugnazione della decisione davanti all’Assemblea con comunicazione da farsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal provvedimento di archiviazione o di accoglimento. L’Assemblea Generale è convocata dal presidente del Collegio dei Probiviri in carica con avviso di convocazione da inviarsi ai membri di Volt Italia entro 15 giorni.
  5. La procedura sanzionatoria di cui al presente articolo può essere avviata anche d’ufficio. Il Collegio dei Probiviri ne deve comunicare l’avvio ai membri interessati e al Consiglio Direttivo, che potranno quindi, presentare deduzioni e controdeduzioni a garanzia del contraddittorio nei congrui termini assegnati dal Collegio dei Probiviri. La procedura devo in ogni caso concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio.
  6. È fatta salva la facoltà di ogni membro di Volt Italia di segnalare al Collegio dei Probiviri situazioni che si ritengono rilevanti ai fini del presente articolo. A seguito di tale segnalazione da parte di un membro di Volt Italia il Presidente del Collegio dei Probiviri ascolta le parti e relazione il Collegio in composizione Giudicante ai fini della apertura d’ufficio una procedura sanzionatoria.
  7. Un membro sanzionato rimane vincolato ad ogni obbligazione finanziaria e di qualsiasi altra natura assunta nei confronti di Volt Italia.

SEZIONE IV – Organi di Volt Italia

Articolo 9 – Elenco degli organi di Volt Italia

Sono organi di Volt Italia:

  • l’Assemblea Generale
  • il Consiglio Strategico
  • il Consiglio Direttivo
  • i Co-Presidenti
  • il Tesoriere
  • il Comitato Elettorale
  • il Collegio dei Probiviri

Articolo 10 - L’Assemblea Generale

  1. L’Assemblea Generale dei membri (di seguito «Assemblea») è l’organo di indirizzo politico di Volt Italia.
  2. L’Assemblea è costituita da tutti i membri con diritto di voto. Hanno diritto a votare solo coloro che alla data di convocazione dell’Assemblea risultino iscritti nel Registro dei membri ed il cui diritto di voto non risulti sospeso per effetto di un provvedimento sanzionatorio o del mancato pagamento della quota associativa.
  3. L’Assemblea:
    1. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
    2. individua i rappresentanti di Volt Italia da candidare alle competizioni elettorali nazionali ed europee o da nominare in seno ad enti od organismi nazionali ed internazionali, assicurando l’equilibrio e la parità tra i generi di cui all’art. 51 della Costituzione;
    3. approva e modifica i regolamenti e il Codice di Condotta di Volt Italia;
    4. stabilisce l’indirizzo politico di Volt Italia, definendone le direttive generali e approvando le policies di Volt Italia;
    5. approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
    6. delibera sull'approvazione dell’eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio Direttivo;
    7. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
    8. delibera sullo scioglimento di Volt Italia e sulla destinazione del patrimonio residuante dalla liquidazione;
    9. decide su ogni altra questione ad essa rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di Volt Italia, tra cui l’impugnazione delle decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri nelle procedure sanzionatorie nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.
  1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga necessario, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei membri di Volt Italia aventi diritto di voto. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri. E’ convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri nel caso previsto dall’art. 8 che precede.
  2. L’Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno 16 giorni, o di 8 in caso di urgenza, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo email o altri mezzi idonei a tutti i membri con diritto di voto e contenente il luogo, la data, l’ora dell’Assemblea e i punti all'ordine del giorno.
  3. L’Assemblea può essere svolta e deliberare online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede di Volt o in qualunque altra sede indicata nell'avviso di convocazione.
  4. La direzione dei lavori assembleari spetta ai Co-Presidenti, che nominano un segretario per la redazione del verbale, da entrambi sottoscritto. I Co-presidenti possono delegare un terzo, anche consultando i membri.
  5. A meno che non sia diversamente stabilito, l’Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti. Per la modifica dello Statuto, del Codice di Condotta e per l’approvazione e la modifica dei regolamenti, l’Assemblea decide con il voto favorevole del 66% dei votanti.
  6. Le modalità di funzionamento dell’Assemblea potranno essere disciplinate nel relativo regolamento nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 11- Il Consiglio Strategico

  1. Il Consiglio Strategico collabora con gli altri organi di Volt Italia alla definizione delle strategie politiche di Volt Italia, come disciplinato dal presente articolo.
  2. Il Consiglio Strategico è composto da:
    1. i componenti il Consiglio Direttivo;
    2. I coordinatori delle articolazioni territoriali negli enti locali regionali e, nella misura prevista dal Regolamento Territori, i coordinatori eletti nelle articolazioni territoriali locali;
    3. I delegati dei membri residenti all’estero e non iscritti ad alcuna articolazione territoriale, scelti con le stesse modalità dei coordinatori regionali;
    4. una rappresentanza di al massimo 5 persone, nominate da e scelte tra gli eletti di Volt Italia alle cariche elettive di deputato al parlamento europeo, deputato o senatore del parlamento italiano o a consigliere regionale, Presidente della Giunta Regionale o a Sindaco in un comune con più di 15.000 abitanti per la durata del rispettivo mandato;
  3. Il Consiglio Strategico:
    1. Svolge funzioni di coordinamento tra il livello centrale e il livello territoriale di Volt Italia, garantisce uniformità di posizionamenti e attività politiche sul territorio, definisce e coordina le campagne politiche e di attivismo nazionali, si adopera per garantire unità e coerenza nell’azione politica di Volt italia su tutto il territorio nazionale.
    2. esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, in merito alla partecipazione di Volt alle competizioni elettorali a livello nazionale ed europeo;
    3. elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti, all'esclusione dei membri del CD, eletto per la durata di un anno.
    4. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dallo Statuto o dai regolamenti interni di Volt Italia.
  1. Il Consiglio Strategico è convocato almeno una volta al mese dal Presidente del Consiglio Strategico nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/6 dei propri componenti o dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Strategico è convocato senza particolari formalità con preavviso di almeno 3 giorni, salvo in casi di particolare urgenza.
  3. Le riunioni del Consiglio Strategico possono essere svolte e le relative deliberazioni possono avere luogo online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede legale di Volt o in qualunque altra sede fisica indicata.
  4. La direzione dei lavori del Consiglio Strategico spetta al Presidente dell’organo che li conduce senza particolari formalità. Gli ordini del giorno e le decisioni del Consiglio Strategico potranno essere consultati dai membri di Volt Italia.
  5. I membri del Consiglio Strategico votano a maggioranza semplice dei presenti. Se un’articolazione territoriali ha eletto più di un coordinatore, entrambi potranno partecipare ai lavori del Consiglio Strategico ma l’articolazione territoriale ha un solo voto. Hanno diritto di voto solamente le articolazioni territoriali che hanno eletto i propri
    coordinatori ai sensi del regolamento territori. I delegati dei membri residenti all’estero esprimono un solo voto, a condizione che siano stati eletti ai sensi del regolamento territori. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare ma il Consiglio Direttivo ha un solo voto.
  6. Partecipano ai lavori del Consiglio Strategico, senza diritto di voto, la Segreteria Generale e i lead funzionali nominati dal Consiglio Direttivo e la rappresentanza eletta dei membri di Volt Italia registrati soltanto all’estero. Su invito, possono partecipare persone esterne al Consiglio Strategico, senza che le stesse abbiano diritto di voto.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l'organo incaricato dell'organizzazione, della gestione e della promozione di Volt Italia,
    nonché dell'attuazione del suo indirizzo politico.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri di cui:
    1. 2 co-Presidenti di genere diverso;
    2. 1 Tesoriere;
    3. 6 consiglieri, di cui al massimo tre dello stesso genere. Qualora non ci siano candidati sufficienti a coprire i ruoli di consigliere di genere diverso rispetto a quello più rappresentato, i posti di tali consiglieri rimarranno vacanti e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà quindi ridotto. Dovrà essere inserita nell’ordine del giorno della successiva assemblea generale (ordinaria o straordinaria) l’elezione suppletiva per coprire i posti vacanti.
  1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea secondo un criterio che tenga conto del voto espresso da tutti i membri di Volt Italia. Il Tesoriere è eletto tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.
  2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i membri di Volt Italia con diritto di voto, iscritti da almeno 6 mesi.
  3. Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo dura 2 (due) anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di ulteriori 2 (due) mandati, all'esito dei quali non possono essere rieletti se non previo decorso di due mandati successivi.
  4. Il Consiglio Direttivo:
    1. attua l’indirizzo politico di Volt Italia, secondo le direttive generali e nel rispetto del bilancio approvati dall'Assemblea;
    2. Nomina tra i membri di Volt Italia con delibera uno o due segretari generali (di seguito la Segreteria Generale) cui delegare la gestione quotidiana di Volt Italia senza autonomia di spesa e specifiche funzioni di assistenza organizzativa e di coordinamento. La delega può essere revocata in ogni momento;
    3. garantisce il coordinamento tra Volt Italia, le associazioni nazionali corrispondenti di altri Stati membri dell’Unione Europea, e Volt Europa;
    4. assicura il coordinamento tra le articolazioni territoriali e Volt Italia;
    5. esprime il proprio parere sulla selezione dei candidati effettuata dal Comitato Elettorale;
    6. individua eventuali soggetti esterni a Volt che, in virtù degli specifici requisiti posseduti, possono essere candidati nelle liste di Volt nelle competizioni elettorali;
    7. promuove Volt Italia nei diversi ambiti politici, sociali, culturali, artistici ed economici;
    8. tiene il Registro dei membri;
    9. su proposta della Segreteria Generale, nomina con delibera i responsabili dei team operativi delegati a ricoprire specifiche funzioni di assistenza al Consiglio Direttivo, agli altri organi di Volt Italia e alle articolazioni territoriali;
    10. può delegare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo specifiche funzioni rientranti nelle sue competenze. La delega può essere revocata in ogni momento;
    11. esegue le decisioni degli organi di Volt;
    12. convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo per la loro approvazione;
    13. previo parere del Tesoriere, può proporre all'Assemblea di deliberare un compenso in favore dei componenti del Consiglio Direttivo, indicando, eventualmente, anche l’entità del compenso proposto;
    14. può consultare i membri di Volt Italia su qualsiasi questione o tematica, senza particolari formalità e anche attraverso strumenti telematici; il risultato della consultazione non è vincolante;
    15. approva le liste elettorali, sia nazionali che locali, assicurando l’equilibrio e la parità tra i generi di cui all’art. 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula presentati dai membri o da persone esterne a Volt Italia a norma della lettera f) del presente articolo, sentiti i Coordinatori Territoriali di cui al Regolamento Territori di Volt Italia;
    16. segnala al Collegio dei Probiviri comportamenti dei membri contrari allo Statuto o ai regolamenti di Volt Italia, formulando istanza al Collegio dei Probiviri per l’apertura di una procedura sanzionatoria;
    17. delibera su tutte le questioni che non sono rimesse ad altri organi di Volt Italia dalla legge o dal presente Statuto.
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità dai co-Presidenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei propri componenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto e sottoscritto un verbale da parte di uno dei suoi Co-Presidenti e di uno dei suoi altri componenti.
  2. Le modalità di costituzione e funzionamento del Consiglio Direttivo saranno disciplinate nel rispetto del presente Statuto in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
  3. La cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo dalla carica, per qualunque ragione, comporta l’obbligo per i rimanenti componenti del Consiglio Direttivo (che agiranno ad interim in regime di prorogatio) di convocare urgentemente l’Assemblea Generale per procedere a una nuova elezione del componente/i cessato/i dalla carica. Il/i consigliere/i eletto/i ovvero scelto/i in sostituzione completeranno il mandato del componente/i cessato/i, ma se subentrano quanto sono trascorsi più di 12 mesi del mandato, tale elezione non viene considerata nel computo dei mandati di cui al comma 5 del presente articolo.
  4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono, per tutta la durata del loro mandato, ricoprire cariche elettive all’interno di Volt Italia o di Volt Europa, ad esclusione di quanto previsto dal presente Statuto e dallo Statuto di Volt Europa.
  5. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di membro del Parlamento Europeo, membro del Parlamento Italiano, componente del governo italiano, presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, assessore regionale o di provincia autonoma, consigliere regionale o di provincia autonoma, sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Segretario Generale di Volt Italia

Articolo 13 - I co-Presidenti

  1. I due co-Presidenti, di genere diverso, sono i co-leader politici di Volt Italia. Come i membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere rieletti per altri due mandati.
  2. Oltre ai poteri loro attribuiti in qualità di componenti del Consiglio Direttivo e quanto previsto dall’art. 17 del presente Statuto, hanno i seguenti poteri e doveri:
    1. assicurano il mantenimento, contribuiscono e promuovono la visione politica, il programma e le policy di Volt;
    2. gestiscono l’utilizzo del simbolo e degli altri segni distintivi di Volt, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali;
    3. svolgono l’attività di rappresentanza politica interna ed esterna a Volt;
    4. convocano, aggiornano e presiedono il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Il Comitato Elettorale

  1. Il Comitato Elettorale è l’organo costituito ai fini della gestione della selezione dei candidati per le elezioni politiche europee, nazionali, regionali e locali, nonché della gestione delle elezioni alle cariche elettive negli organi di Volt Italia e delle sue articolazioni territoriali.
  2. Il Comitato Elettorale è composto da 7 membri di Volt Italia nominati dal Consiglio Strategico.
  3. Il Comitato Elettorale resta in carica per due anni a partire dalla sua costituzione e comunque fino al completamento delle eventuali procedure di selezione in corso alla scadenza del mandato.
  4. Tutti i componenti del Comitato Elettorale devono essere membri di Volt Italia da almeno 6 mesi.

Articolo 15 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia interna di Volt Italia; esso è composto da 6 (sei) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti, tra membri di Volt Italia da almeno 6 mesi e di comprovata moralità e competenza professionale, dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 (due) anni. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi. Non è compatibile la carica di Membro del Collegio dei Probiviri con altra carica elettiva.
  2. Svolge la funzione di Presidente il Collegio dei Probiviri, ogni membro dell’organo a rotazione ogni 4 mesi. La
    prima presidenza del mandato sarà in capo al più anziano. Il Presidente valuta e risolve eventuali conflitti di interesse
    tra i componenti del Collegio.
  3. Il Collegio dei Probiviri in composizione plenaria (6 membri):
    a) vigila, in ogni momento, sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di Volt Italia, inviando segnalazioni
    costruttive all'organo interessato, e relazionando annualmente l’Assemblea, il Consiglio Strategico e il Consiglio
    Direttivo sulle violazioni riscontrate;
    b) svolge il ruolo di mediatore per le controversie sorte tra i membri di Volt Italia e tra e con gli organi di Volt Italia
    relative all’interpretazione e/o applicazione dello Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti di Volt Italia.
    c) annulla, su ricorso del Consiglio Direttivo, del Consiglio Strategico o del 5% dei membri di Volt Italia, le
    disposizioni dei regolamenti di Volt Italia qualora contrarie allo Statuto, nonché le deliberazioni adottate da
    qualunque organo associativo qualora contrarie allo Statuto o ai regolamenti di Volt Italia;
    d) decide su ogni altra questione ad esso rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di Volt Italia.
  4. Il Collegio dei Probiviri, in composizione giudicante (tre membri):
    1. nel rispetto del principio del contraddittorio, giudica sui reclami proposti dagli aspiranti membri avverso
      l’opposizione alla loro richiesta di adesione di cui all'articolo 4 e decide entro 30 (trenta) sulle questioni relative alle
      controversie fra aspiranti membri e Volt Italia e fra i membri di Volt Italia e Volt Italia stessa (rappresentata dal
      Consiglio Direttivo) che non scaturiscono da inammissibilità della richieste di adesione a Volt o da procedura
      sanzionatoria
    2. nel rispetto del principio di contraddittorio, avvia, su istanza del Consiglio Direttivo o d’ufficio su segnalazione dei
      membri di Volt Italia, le procedure sanzionatorie in applicazione dell’art. 8 del presente Statuto.
    3. giudica sulle opposizioni presentate dai membri avverso qualunque decisione degli organi di Volt che li riguardi
      direttamente e individualmente e, in diversa composizione, giudica sulle impugnazioni delle decisioni prese all’esito
      della procedura sanzionatoria.
    4. annulla o disapplica nell'esercizio delle competenze di cui al presente punto 3, le disposizioni dei regolamenti di
      Volt Italia contrarie allo Statuto, nonché le deliberazioni adottate da qualunque organo associativo contrarie allo
      Statuto o ai regolamenti di Volt Italia, qualora tali disposizioni o deliberazioni siano rilevanti ai fini della decisione;
  5. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri potranno essere disciplinate dal relativo regolamento nel
    rispetto del presente Statuto.
  6. E’ fatta salva la facoltà per i membri di Volt Italia di segnalare al Collegio dei Probiviri situazioni che richiedano
    il loro interessamento, anche qualora si tratti di violazioni del Codice Etico.
  7. Le decisioni definitive del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti i membri e gli organi di Volt Italia.
  8. E’ fatta salva la facoltà per i membri di Volt Italia di rivolgere le proprie istanze a organi giurisdizionali esterni a
    Volt, nel rispetto della legge e della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.

Articolo 16 – Tesoriere e Tesoreria

  1. Il Tesoriere è responsabile della regolare gestione amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile di Volt Italia.
  2. Il Tesoriere:
    1. tiene e aggiorna, secondo i principi dell’ordinata contabilità, i registri, i libri e gli altri documenti contabili necessari e cura gli adempimenti formali ad essi connessi, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Volt Italia;
    2. gestisce le entrate e le uscite, assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi di Volt con le effettive disponibilità bancarie e di cassa e con le voci di bilancio, nel rispetto delle norme di legge in materia;
    3. predispone annualmente il rendiconto consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo secondo la normativa applicabile e li sottopone al Consiglio Direttivo;
    4. nell’ambito delle funzioni allo stesso conferite, può disporre delle somme depositate presso i conti bancari dell’Associazione, sottoscrivere mandati di pagamento, incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere e compiere ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
    5. può, in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione territoriale di Volt. Quando l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione delle erogazioni e irrogare sanzioni disciplinari.
  3. Le modalità di formazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché di ogni altro registro, libro o documento contabile sono disciplinate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nel regolamento finanziario e di contabilità approvato dal Consiglio Strategico alla prima occasione utile.
  4. Ogni decisione di spesa o di rimborso delle spese sostenute, anche da soggetti terzi, che il Consiglio Direttivo intenda assumere deve essere preventivamente sottoposta al Tesoriere che dovrà verificarne la copertura finanziaria. Qualora la verifica abbia esito favorevole, il Tesoriere rilascerà apposita attestazione e il Consiglio Direttivo potrà deliberare la spesa o il rimborso.
  5. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere può farsi coadiuvare da un apposito ufficio denominato Tesoreria. La Tesoreria è composta da un numero massimo di 5 membri incluso il Tesoriere, che la presiede e ne è responsabile. I membri componenti la Tesoreria sono nominati direttamente dal Tesoriere tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.

Art. 17 - Rappresentanza legale e potere di firma

La rappresentanza legale dell’Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta disgiuntamente ai Co-Presidenti e al Tesoriere. I Co-Presidenti e il Tesoriere hanno altresì il potere di firma, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti il proprio ufficio e, congiuntamente tra di loro, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

SEZIONE V – Finanze

Articolo 18 – Patrimonio di Volt Italia

  1. Il patrimonio di Volt è costituito da:
    • quote associative;
    • contributi ed erogazioni liberali;
    • investimenti mobiliari e immobiliari;
    • interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
    • l’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
    • eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;
    • beni, immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà, ovunque si trovino, acquistati direttamente da Volt, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;
    • ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
  2. Volt utilizza il patrimonio per il perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi e per sostenere le spese necessarie al suo funzionamento. Il patrimonio può essere altresì utilizzato per sostenere le eventuali articolazioni territoriali di Volt Italia.
  3. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a ciò, nel rispetto della politica sulle donazioni di cui al presente Statuto.
  4. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a ciò.
  5. Durante la vita di Volt non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
  6. L’anno sociale e l’anno finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 – Quota associativa

  1. Ciascun membro è tenuto al pagamento annuale della quota associativa.
  2. L’ammontare della quota è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
  3. La quota associativa potrà essere eventualmente differenziata a seconda delle situazioni lavorative o del reddito di
    classi di membri, in modo da facilitare la vita associativa per i soggetti con minori disponibilità economiche. Rientra
    nelle facoltà del Consiglio Direttivo la scelta dei criteri per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il
    pagamento di una quota associativa differenziata.
  4. In caso di perdita della qualità di membro per qualunque motivo, la tessera non è rimborsabile.

Articolo 20 – Politica sulle donazioni

  1. Il Tesoriere, in conformità con la normativa applicabile, pubblica tempestivamente e seconda le tempistiche di
    legge sul sito internet di Volt Italia la lista delle donazioni ricevute il cui importo superi il limite previsto dalla legge
    e dalla normativa sulla trasparenza delle donazioni. Nella pubblicazione sono specificati sia i singoli donanti, sia
    l’importo donato.

SEZIONE VI – Organizzazione territoriale

Articolo 21

  1. Volt Italia promuove l’articolazione territoriale democratica nel rispetto della pluralità di genere quale strumento di crescita interna. L’azione territoriale si articola attraverso l’attuazione di progetti politici e di cittadinanza attiva, al fine di realizzare obiettivi e i valori descritti nel presente statuto.
  1. L’organizzazione territoriale di Volt Italia è costituita da ventuno articolazioni territoriali regionali (di seguito
    “Entità Regionali”), una per ciascuna regione d’Italia, con l’eccezione della Regione Trentino-Südtirol/Alto Adige,
    nel territorio della quale vengono istituite due Entità Regionali, una per la provincia autonoma di Trento e una per la
    provincia autonoma di Bolzano. Il Consiglio Direttivo di Volt Italia, può istituire con delibera articolazioni
    territoriali locali a livello comunali o, in casi particolari e motivati, a livello di qualsiasi altra suddivisione territoriale
    all’interno di una regione o provincia autonoma (di seguito “Entità Locali”).
  2. Le Entità Regionali e Locali (di seguito insieme i “Territori”) non godono di personalità giuridica distinta da
    quella di Volt Italia, ma sono articolazioni territoriali di Volt Italia e in quanto tale si impegnano a collaborare per
    mantenere l’unità di Volt Italia e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.
  3. Le modalità di funzionamento e governo delle articolazioni territoriali di Volt Italia così come il finanziamento
    delle stesse, e le procedura di commissariamento e chiusura sono disciplinate dal Regolamento Territori (allegato B
    al presente Statuto).

SEZIONE VII – Miscellanea

Articolo 22 – Politica sulla privacy

  1. Volt Italia conduce le proprie attività nel pieno rispetto di tutta la normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. In particolare Volt si adegua alle disposizioni di cui al Codice della Privacy e successive modifiche e alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successivi interventi normativi di recepimento e implementazione dello stesso. Volt assicura che solo i dati personali dei propri membri rilevanti e necessari allo svolgimento delle attività di Volt e al rispetto di obblighi di legge vengano trattati, ciò sempre e comunque nel rispetto della suddetta normativa e con l’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza di tali dati.

Articolo 23 – Uguaglianza di genere

  1. I membri si impegnano a adempiere pienamente alle norme relative alla tutela del genere meno rappresentato, di volta in volta in vigore.
  2. Al fine di promuovere la diversità e l’equilibrio tra i generi all'interno di Volt, valori in cui l’associazione crede fermamente, in tutti gli organi collegiali (esclusa ovviamente l’Assemblea Generale) il genere meno rappresentato dovrà essere comunque rappresentato da almeno il 33% dei membri, calcolato arrotondando per eccesso all'intero più vicino.
  3. Qualora la suddetta quota non venisse raggiunta naturalmente, l’ultimo membro eletto o selezionato in ordine cronologico del genere più rappresentato dovrà essere sostituito d’ufficio senza indugio con il primo candidato del sesso meno rappresentato in lista per il medesimo ruolo. Il presente procedimento di sostituzione dovrà ripetersi fino al soddisfacimento del requisito di cui al presente articolo.
  4. Questo articolo non pregiudica eventuali norme più restrittive che dovessero di volta in volta essere in vigore in relazione a situazioni o organi specifici.

Articolo 24 – Durata e scioglimento

  1. La durata di Volt è a tempo indeterminato.
  2. Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei membri aventi diritto di voto.
  3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di Volt le eventuali attività residue potranno essere devolute dall'Assemblea Generale solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla di legge.

Articolo 25 – Controversie, scelta del foro e legge applicabile

  1. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.
  2. Fatta salva la facoltà di ciascun membro di adire il Collegio dei Probiviri, tutte le questioni relative a sanzioni, associazione, interpretazione e applicazione dello Statuto, regolamenti interni di Volt Italia, nonché le questioni relative a controversie tra i membri e Volt Italia stessa saranno risolte mediante arbitrato rituale, di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. Il diritto applicabile a qualsiasi controversia, indipendentemente dalla nazionalità delle parti coinvolte, sarà il diritto della Repubblica italiana.
  3. Per ogni controversia non arbitrabile, e unicamente per tali controversie, senza che ciò possa valere o essere interpretato in modo incompatibile con il precedente paragrafo, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  1. Tutti i mandati dei membri del Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto, anche se di durata inferiore ai due anni, decadono insieme al mandato dei Co-presidenti nel mese di ottobre 2021, restando comunque in carica in regime di prorogatio fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Poiché tutti i membri attualmente in carica sono stati eletti da oltre 12 mesi, il loro mandato verrà comunque considerato ai fini del calcolo del limite del numero di mandati complessivi che ognuno di essi può assumere.
  1. Fino all’adozione dei Regolamenti di funzionamento degli organi di Volt Italia per la gestione organizzativa ed
    amministrativa dell’Associazione si applicano esclusivamente le norme contenute nello Statuto. Il Consiglio
    Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri, con proprie deliberazioni, provvede a dirimere i casi dubbi e a disciplinare
    gli atti di gestione dell’Associazione nei casi non espressamente contemplati dallo Statuto anche facendo riferimento
    ai regolamenti di funzionamento approvati dall’Assemblea in forza della precedente stesura dello Statuto di Volt
    Italia laddove non in contrasto o incompatibili con le norme del presente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.