Il Fine Vita

Il Fine Vita

9 feb 2021, 18:00:19 UTC
Uno dei temi etici più controversi è la legittimità dell’eutanasia attiva, del suicidio assistito ed in generale del fine vita per cause psicologiche.
Eutanasia

Uno dei temi etici più controversi è la legittimità dell’eutanasia attiva, del suicidio assistito ed in generale del fine vita per cause psicologiche.

La premessa imprescindibile è avere a mente ciò che è scritto nella legge 219/2017 sul Fine Vita, nella Carta dei diritti del cittadino europeo e nella nostra Costituzione.

In generale, una posizione "aperta" non è a priori quella migliore ("aperto" non è sempre = a "buono"), anzi, può essere semplicemente ingenua. Bisogna stare sempre molto attenti e considerare davvero lo stato dell'arte e tutte le conseguenze di una proposta.

Non si può essere superficiali in nome del "progresso" per ideologia (cosa che tra l'altro è in contrasto con i nostri valori).

In questo articolo si spiega il più esaustivamente possibile perché, in alcuni casi, una proposta apparentemente più "aperta" è eticamente non accettabile e paradossalmente lesiva dell'autodeterminazione del paziente.

Punti medico-legali essenziali:

  • È un diritto del paziente rifiutare le cure (da intendersi in senso lato). Il consenso informato è recepito nei modi previsti dalla legge.
  • È un diritto del paziente tutelare la propria dignità (valore soggettivo della dignità).
  • È un dovere legale del medico alleviare con tutti i mezzi a sua disposizione le sofferenze del paziente, astenendosi dall’accanimento terapeutico.
  • È un dovere legale somministrare le cure palliative, dove per cure palliative si intende: sollievo dal dolore, sollievo psicologico e spirituale al paziente, e sostegno ai familiari.

Definizioni essenziali:

  • Eutanasia attiva: il medico attivamente (es. somministrazione di farmaci) accelera o induce la morte del paziente.
  • Eutanasia passiva: il medico si astiene dal trattamento di una determinata condizione o sospende i trattamenti, garantendo l'alleviamento delle sofferenze del paziente.
  • Suicidio assistito: al paziente viene fornito, in un contesto sanitario, il mezzo con cui egli stesso compie il suicidio.

La sofferenza psicologica isolata ed il suicidio assistito

Estendere il suicidio assistito alla sofferenza mentale isolata (questa precisazione è presente nel nostro documento ed è di fondamentale importanza) è una lesione del diritto alla vita di alcuni pazienti.

Ci sono patologie in cui la sofferenza mentale è essa stessa la malattia: i pazienti durante un episodio depressivo riferiscono, tra le altre cose, di sentire che questa loro condizione (di tristezza, di fallimento, di senso di colpa, di inadeguatezza, ecc ecc) “non cambierà mai” e quindi “tanto vale farla finita perchè non ha senso vivere”. Sentono di non “meritarselo”.

Uno dei cardini della psicopatologia della depressione è proprio questa sensazione atemporale di immutabilità del proprio stato. Questa, durante le ricadute, è la principale motivazione che spinge al suicidio.

Permettere il suicidio assistito in caso di sofferenza psicologica isolata significa esattamente assecondare la malattia stessa.

In questo caso, inoltre, non ci sono i presupposti per definire “irreversibile” la condizione del paziente poiché sempre ad una fase depressiva segue una fase di benessere (i periodi depressivi hanno una mediana di 6 mesi, con un minimo di 2 settimane ed un massimo di 2 anni), il problema è superare la fase di depressiva. Questo è intrinseco nelle caratteristiche della patologia, ergo è curabile ed è possibile prevenirne le ricadute.

Si è preso questo esempio perchè è una condizione frequente (il 20% della popolazione ha almeno un episodio depressivo nella vita) e legittimare il suicidio assistito in questo contesto equivarrebbe mandare in pensione gli psichiatri e gli psicologi: non servirebbero più perché la malattia non verrebbe curata, ma assecondata.

Non è scientificamente possibile affermare che la sofferenza mentale è inalleviabile. È sbagliato a priori viste le evidenze.

È inutile a questo punto dire che permettere l'accesso al suicidio assistito a chi ha una sofferenza psicologica isolata, sarebbe ingiustificabile dal punto di vista legale oltre che inaccettabile dal punto di vista etico, perché è concretamente possibile aiutare queste persone  ad avere una buona qualità di vità.

L’eutanasia attiva nelle persone non in grado di compiere il suicidio assistito

Questo è un nodo etico centrale. In realtà l'eccezione (cioè l’impossibilità del paziente compiere autonomamente il suicidio assistito per impossibilità fisica) non scompare, ma viene trattata come caso particolare e non come la normalità.

È molto importante intanto differenziare cosa sia l'eutanasia passiva dall'attiva.

La legge 219 ci permette, tramite l'eutanasia passiva, di raggiungere lo stesso risultato dell'eutanasia attiva, la quale però potrebbe aprire in generale a conseguenze molto più ampie e scarsamente prevedibili, se non adeguatamente regolamentata (vedi conclusioni).

Ci sono profonde differenze etiche tra le due: nella passiva, il paziente viene accompagnato, senza dolore, in maniera costantemente monitorata e concettualmente (stiamo parlando di etica ed i "concetti" sono fondamentali) il fine è ridurre la sofferenza del paziente (che è uno dei doveri del medico); nell'attiva invece si induce la morte del paziente, non si ha il tempo di monitorare eventuali miglioramenti (la medicina non è bianco o nero: motivo per cui bisogna tutelare i casi particolari).

Concettualmente nell’attiva quindi non si allevia la sofferenza né la si accorcia (questo lo fai con la passiva), ma si fa un passo oltre, si induce la morte.

Se siamo per l'apertura e per l'etica, queste non sono differenze qualunque, considerando che il risultato è il medesimo. Non possiamo essere superficiali su questo punto.

Per questi motivi aprire all’eutanasia attiva in generale non è eticamente accettabile.

Grazie alla 219 è possibile garantire il diritto all'autodeterminazione anche a quei pazienti che non possono attivamente compiere il suicidio assistito (notare come siamo in un caso particolare) senza dover ricorrere all'eutanasia attiva che potrebbe sembrare non eticamente accettabile (è come avere a disposizione due farmaci entrambi di provata efficacia, ma uno più efficace dell’altro: in generale non è etico dare il farmaco meno efficace solo perchè qualche paziente ha detto che sa di fragola).

Come è possibile che il risultato sia il medesimo? È possibile grazie al diritto costituzionale che abbiamo di rifiutare le cure. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono considerate (dalle società scientifiche e dalla legge) a tutti gli effetti un trattamento sanitario in quanto è necessaria una procedura sanitaria per poterne usufruire (posizionamento cateteri, medicazioni, pulizia ecc) ed in quanto trattamento sanitario è possibile rifiutarle  come è possibile rifiutare i trattamenti.

Tuttavia, in questo modo si aprirebbe un problema di garanzia dei diritti, che devono essere uguali per tutti. Ci sono infatti pazienti che non sono in grado fisicamente di compiere il gesto necessario per il suicidio assistito.

Non permettere l’eutanasia attiva in questo specifico contesto equivarrebbe negare un diritto diversamente riconosciuto ad altre persone per il solo fatto di non essere in grado di compiere il gesto a causa di un’impossibilità fisica legata alla stessa condizione che ti porta a quelle sofferenze refrattarie da cui hai il diritto di porre rimedio.

Il ricorso all’eutanasia attiva può quindi essere eticamente accettabile solo qualora il paziente affetto da un disturbo organico irreversibile che gli causa una sofferenza refrattaria alle terapie non sia in grado di procedere autonomamente al suicidio assistito. 

A questo punto un paziente ad esempio paralizzato che non può fare il suicidio assistito avrebbe due strade ed è lui che ha la possibilità di scegliere quale percorrere:

  • può negare il consenso alla prosecuzione delle cure (comprese ventilazione artificiale, nutrizione artificiale ecc) e, a quel punto, il medico è tenuto per legge a rispettare questo volere ed è suo dovere alleviare in ogni caso le sofferenze del paziente. In genere in questi casi il sollievo dalle sofferenze è garantito dalla sedazione profonda fino al decesso. Questa è eutanasia passiva.
  • può ricorrere all’eutanasia attiva, ma solo ed esclusivamente per il fatto che diversamente non potrebbe godere di un diritto (alleviare le sofferenze e morire con dignità) che ad altri pazienti è concesso.

Conclusioni

È quindi eticamente accettabile il ricorso all'eutanasia passiva ed al suicidio assistito nel caso in cui la condizione del paziente leda la sua dignità umana (concetto soggettivo, vedi Carta dei diritti del cittadino europeo e la Costituzione), nel caso in cui sussista un disturbo organico irreversibile e che, soprattutto, causi una sofferenza refrattaria alle terapie, ma non in caso di sofferenza psicologica isolata (ovvero senza le altre condizioni).

Il ricorso all’eutanasia attiva è eticamente accettabile solo nel caso descritto.

Volt Italia sostiene fermamente il diritto dell’individuo all’autodeterminazione terapeutica come stabilito dalla legge 219.

Riconosciamo però che non sia un tema dai confini netti:

- Quali sono i limiti di questo diritto?

- Quali sono i confini posti dalla legge e dall’etica?

- Il consenso è un punto fondamentale riconosciuto dal diritto, ma se il consenso non ci fosse perché le condizioni sono talmente gravi da non riuscire ad ottenerlo (es. coma post-traumatico in assenza di DAT), come ci si dovrebbe comportare?

- Quali sono le condizioni fisiche per cui si può definire legittimo il consenso?

Dobbiamo scongiurare il rischio di trasformare il diritto all’autodeterminazione in uno scarico di responsabilità rispetto ai più deboli. La vita ha un valore inestimabile e noi di Volt ci impegniamo in politiche di supporto a chi è in difficoltà.

Alla luce di queste osservazioni:

  • Volt supporta quanto stabilito dalla legge 219.
  • Volt è favorevole alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT, vedi caso Englaro) e riconosce il diritto del medico all’obiezione di coscienza.
  • Volt riconosce il concetto di dignità della vita come soggettivo.
  • È dovere ed obbligo del medico alleviare le sofferenze dei pazienti.
  • Volt supporta l’accompagnamento (eutanasia passiva consensuale), già praticato in quanto coerente con la pratica medica.
  • Volt supporta il suicidio assistito qualora la malattia non curabile causi sofferenze refrattarie alle terapie e leda la dignità della persona.
  • Volt supporta l’eutanasia attiva nel solo caso in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere il suicidio assistito.

Volt non supporta l’eutanasia ed il suicidio assistito per la sofferenza psicologica isolata o in assenza di gravi ed irreversibili sofferenze fisiche.

Matteo Panizzi